Il preposto: significato

Il preposto per la sicurezza è il soggetto che controlla la corretta esecuzione dell’attività lavorativa svolta dai lavoratori garantendo la realizzazione delle direttive ricevute dal Datore di Lavoro o dal Dirigente.

Il preposto per la sicurezza assume un ruolo di “garanzia” per la salute e la sicurezza nei confronti dei lavoratori e una funzione organizzativa in diversi posti di lavoro (come ad esempio cantieri, officine, uffici, ecc.…)

In genere, questa figura può essere:

  • capo-cantiere, colui che dirige direttamente gli operai, idraulici, elettricisti, ecc;
  • capo-reparto, il responsabile di un reparto;
  • capo-ufficio, l’impiegato che ha direzione di un pubblico ufficio;
  • ecc.

Formazione, nomina, obblighi e responsabilità del Preposto

Quale formazione deve compiere il preposto?

Per poter adempiere in modo efficace ai propri obblighi, il preposto deve essere formato a dovere. Il preposto, secondo l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, deve seguire un percorso informativo specifico e un corso di aggiornamento. Il percorso è formato da 8 moduli e sono relativi ai seguenti argomenti:

  1. I soggetti del sistema di prevenzione aziendale e i loro compiti;
  2. Le relazioni tra i soggetti interni ed esterni al sistema di prevenzione;
  3. I fattori di rischio;
  4. Incidenti ed infortuni;
  5. La valutazione dei rischi dell’azienda;
  6. Le attività di comunicazione per i lavoratori (specialmente i neoassunti);
  7. Le misure di prevenzione e di protezione;
  8. Le modalità di controllo dei lavoratori (rispetto delle direttive sulla salute e sicurezza sul lavoro);

In base alla nuova Legge 215/2021, la formazione e l’aggiornamento del preposto devono essere svolti ogni 2 anni in presenza. L’addestramento consiste in una prova pratica per verificare l’uso corretto di attrezzature, macchinari, impianti, ecc.

Com’è nominato il preposto?

Quando il Datore di Lavoro non può personalmente vigilare l’attività dei suoi lavoratori, dovrà indicare un preposto alla sicurezza. Il Datore, per nominare il preposto, dovrà procedere con una specifica lettera di nomina che deve contenere:

  • Una data certa
  • Dei compiti relativi alla sicurezza delegati al preposto,
  • L’attribuzione dei poteri gerarchici (che sono necessari per portare a termine determinati compiti)
  • La firma per accettazione.

L’incarico deve essere formalizzato anche a livello contrattuale.

Quali sono gli obblighi e le responsabilità del preposto?

L’incarico del preposto assume una serie di obblighi e responsabilità, indicati dall’articolo 19 del D.lgs. 81/2008, e sono i seguenti:

  1. Sovrintendere e vigilare i singoli lavoratori riguardo gli obblighi di legge, cioè le disposizioni aziendali, l’uso di mezzi di protezione collettivi e i dispositivi di protezione individuali messi a disposizione dei lavoratori. In caso di non conformità delle disposizioni assegnate dal datore di lavoro/dirigenti, il preposto deve intervenire per modificare il comportamento non conforme. In caso, invece, di inosservanza o di mancata attuazione delle disposizioni, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
  1. Verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni possano accedere a zone che espongono un rischio grave e specifico;
  2. Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori abbandonino il luogo di lavoro/zona pericolosa in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile;
  3. Informare al più presto possibile tutti i lavoratori che sono esposti al rischio di un pericolo grave e immediato prendendo le disposizioni in maniera di protezione;
  4. Astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la propria attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato, salvo eccezioni debitamente motivate;
  5. Segnalare, al più presto possibile, le inefficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione di ogni lavoratore e ogni altra condizione di pericolo che si è verificata durante il lavoro al datore di lavoro o al dirigente;
  6. Interrompere per un periodo di tempo l’attività in caso di rilevazione di qualsiasi condizione di pericolo durante la vigilanza, di inefficienza dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e segnalare al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

Contattaci per ulteriori informazioni

Compila il modulo per essere contattati o ricevere le informazioni nel più breve tempo possibile

"*" indica i campi obbligatori

Privacy Policy