Fascicolo Elettronico del Lavoratore: cos’è e cosa fare entro il 30 giugno 2026
Redazione SICUREFFE®
— 21 Aprile 2026, 17:55

Dal 1° gennaio 2026 il Fascicolo Elettronico del Lavoratore (FEL) è lo strumento ufficiale per certificare la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro. Introdotto dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198 (conversione del D.L. 159/2025 sulla sicurezza sul lavoro), sostituisce il vecchio libretto formativo del cittadino e diventa parte integrante della piattaforma SIISL del Ministero del Lavoro.
Il cambiamento non è solo formale. Un attestato di formazione che non risulta registrato nel sistema digitale può perdere valore probatorio durante un’ispezione, anche se regolarmente conseguito su carta. Per le aziende, questo significa rivedere i processi di gestione della documentazione formativa e verificare lo stato dei propri lavoratori sul portale ministeriale entro la scadenza del 30 giugno 2026.
In questa guida spieghiamo cos’è il FEL, cosa contiene, chi può accedervi, come si integra con patente a crediti e badge di cantiere, e quali sono le azioni concrete da mettere in campo da subito.
Cos’è il Fascicolo Elettronico del Lavoratore e cosa sostituisce
Il FEL è un’anagrafe digitale individuale, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ospitata all’interno della piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa). Raccoglie in un unico archivio nazionale la storia formativa e professionale del lavoratore, con un focus specifico sulla sicurezza sul lavoro prevista dal D.Lgs. 81/2008.
Sostituisce il libretto formativo del cittadino, introdotto dal D.Lgs. 276/2003 ma rimasto di fatto inapplicato per mancanza di decreti attuativi. Il FEL riparte da zero con un’architettura digitale integrata e un valore legale vincolante: dal 1° gennaio 2026, le competenze acquisite tramite la formazione obbligatoria devono essere registrate nel fascicolo, che diventa la prova ufficiale utilizzata dagli organi di vigilanza per accertare il rispetto delle norme sulla sicurezza.
Il fascicolo è portabile per tutta la vita professionale del lavoratore. Ogni nuovo datore di lavoro può verificare la formazione già posseduta e pianificare solo ciò che manca, eliminando duplicazioni e riducendo i tempi di onboarding.
Cosa contiene il Fascicolo Elettronico del Lavoratore
Il FEL raccoglie quattro categorie principali di informazioni:
- Dati anagrafici e storico lavorativo: tutti i rapporti di lavoro passati e presenti, alimentati automaticamente dalle comunicazioni obbligatorie (UNILAV).
- Formazione e addestramento: tutti gli attestati previsti dagli Accordi Stato-Regioni, inclusi formazione generale e specifica per lavoratori, preposti, dirigenti, RLS, e abilitazioni per attrezzature e macchine operative (carrelli elevatori, PLE, gru, lavori in quota, spazi confinati, ecc.). Vengono registrate anche le date dei corsi, le scadenze degli aggiornamenti e le modalità di erogazione (aula, e-learning, videoconferenza).
- Idoneità sanitaria: le risultanze della sorveglianza sanitaria effettuate dal Medico Competente, gestite nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
- Patente a crediti (settore edile e appalti): integrazione diretta tra il fascicolo del lavoratore e il sistema di qualificazione professionale per i cantieri.
Per i settori ad alto rischio come l’edilizia, il FEL è collegato al badge digitale di cantiere introdotto dallo stesso D.L. 159/2025: una tessera con QR code anticontraffazione che consente la verifica immediata all’ingresso di formazione, idoneità sanitaria e regolarità del rapporto di lavoro.
Le scadenze operative: 1° gennaio e 30 giugno 2026
Il FEL ha due date chiave che ogni azienda deve tenere presenti:
| Scadenza | Obbligo | A chi si applica |
|---|---|---|
| 1° gennaio 2026 | Tutti i nuovi certificati di formazione obbligatoria devono essere registrati nel FEL (sistema già operativo per i nuovi inserimenti) | Tutti i datori di lavoro ed enti formatori accreditati |
| 30 giugno 2026 | Verifica che la formazione pregressa sia stata correttamente migrata dalle banche dati regionali al SIISL | Tutti i datori di lavoro con lavoratori già in forza |
La scadenza del 30 giugno 2026 è quella più critica per le aziende già operative. Riguarda la formazione storica: tutti i corsi svolti negli anni precedenti devono risultare nel sistema. Un attestato cartaceo non presente nel FEL potrebbe non essere ritenuto valido in sede di ispezione, salvo dimostrazione dell’avvenuta comunicazione al sistema.
Vale la pena essere precisi su un punto: alla data di pubblicazione di questo articolo, le modalità tecniche complete di interoperabilità tra SIISL e le banche dati regionali non sono ancora pienamente definite a livello operativo, essendo in attesa di decreti attuativi. Il Ministero del Lavoro ha confermato che fino all’emanazione di tali decreti la formazione deve continuare a essere svolta e documentata secondo le modalità tradizionali. Questo non significa che l’obbligo non esista: significa che le aziende devono prepararsi adesso per non trovarsi impreparate quando il sistema sarà a pieno regime.
Chi può accedere al FEL e come
L’accesso avviene esclusivamente tramite identità digitale (SPID o CIE) sul portale ufficiale del Ministero del Lavoro: servizi.lavoro.gov.it. Il sistema è profilato per ruolo, con accessi differenziati:
- Lavoratore: può consultare liberamente l’intero contenuto del proprio fascicolo, verificare la correttezza delle registrazioni e visualizzare le scadenze degli aggiornamenti formativi.
- Datore di lavoro: accede ai dati dei dipendenti in forza previa configurazione del profilo di amministratore o delega. La visualizzazione è limitata alle informazioni necessarie per la gestione della sicurezza, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati (GDPR). Prima di assegnare una nuova mansione, il datore di lavoro ha l’obbligo di consultare il fascicolo del dipendente per verificarne i requisiti formativi.
- Organi di vigilanza (INL, ASL, INAIL): possono verificare in tempo reale la conformità formativa di tutti i lavoratori di un’azienda durante le ispezioni, incrociando automaticamente i dati con quelli dell’INPS sulle assunzioni.
- Enti formatori accreditati: possono registrare i corsi conclusi, alimentando direttamente il fascicolo del lavoratore al termine della formazione.
Ogni accesso, da qualunque categoria, è tracciato per garantire la massima trasparenza e la tutela dei dati personali.
FEL, patente a crediti e badge digitale di cantiere
Per le imprese che operano in edilizia e negli appalti, il FEL si integra con due strumenti già operativi: la patente a crediti e il badge digitale di cantiere.
La patente a crediti per i cantieri, obbligatoria dal 1° ottobre 2024, è direttamente collegata al fascicolo del lavoratore. Se la formazione non risulta aggiornata nel FEL, il sistema può rilevare automaticamente l’irregolarità e generare una decurtazione di crediti al momento della notifica del verbale. Dal 1° gennaio 2026, la decurtazione di 5 crediti per lavoratore in nero si applica per singolo lavoratore a prescindere dalla durata dell’illecito.
Il badge digitale di cantiere, introdotto dallo stesso D.L. 159/2025, è una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione collegata al SIISL. All’ingresso in cantiere, il sistema verifica in tempo reale tre elementi: l’identità del lavoratore, la regolarità del rapporto di lavoro (assunzione comunicata) e la completezza della formazione nel FEL.
Per le aziende che operano in subappalto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è stato incaricato di orientare in via prioritaria la propria attività di vigilanza proprio su questo segmento, con 300 nuovi ispettori in arrivo nel triennio 2026-2028.
Cosa rischia concretamente un’azienda non in regola
L’impatto del FEL sulle ispezioni cambia la natura stessa dei controlli. Gli organi di vigilanza possono oggi incrociare automaticamente i dati INPS sulle assunzioni con la presenza di attestati formativi nel sistema: se un lavoratore risulta assunto ma non ha formazione registrata nel FEL dopo 30 giorni, il sistema segnala l’irregolarità senza necessità di un sopralluogo fisico.
I rischi concreti per un’azienda non allineata sono:
- Formazione non dimostrabile: un attestato cartaceo non presente nel FEL può essere considerato privo di valore probatorio. Il lavoratore risulta giuridicamente non formato, con le stesse conseguenze di chi non ha mai svolto il corso.
- Sospensione dell’attività: l’adibizione a mansioni specifiche di lavoratori senza formazione documentata nel sistema può comportare la sospensione immediata ai sensi degli artt. 14 e 55 del D.Lgs. 81/2008.
- Perdita di benefici contributivi: dal 1° aprile 2026, chi richiede agevolazioni per le assunzioni deve pubblicare la posizione sul SIISL e avere i dati formativi dei dipendenti correttamente inseriti. La mancata conformità comporta la perdita del beneficio.
- Esclusione dal bonus INAIL: le aziende con sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza negli ultimi due anni sono escluse dalle riduzioni del tasso INAIL (fino al 28% con il modello OT23).
Cosa fare adesso: la checklist per le aziende
Le azioni prioritarie da mettere in campo prima del 30 giugno 2026:
- Accedere al portale servizi.lavoro.gov.it con SPID o CIE e configurare il profilo aziendale come datore di lavoro.
- Verificare quali attestati dei propri lavoratori risultano già migrati dalle banche dati regionali al SIISL.
- Identificare i lavoratori con formazione mancante o scaduta: aggiornamenti non eseguiti che non risultano nel sistema espongono l’azienda alle stesse sanzioni della formazione mai svolta.
- Pianificare i corsi mancanti con un ente accreditato che garantisca il caricamento digitale degli attestati nel FEL al termine del corso.
- Aggiornare il DVR per includere le nuove modalità di verifica della formazione tramite SIISL.
- Per le imprese in edilizia o appalto: verificare l’integrazione tra FEL, patente a crediti e badge digitale di cantiere.
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Domande frequenti sul Fascicolo Elettronico del Lavoratore
Cos’è il Fascicolo Elettronico del Lavoratore (FEL)?
Il Fascicolo Elettronico del Lavoratore è un archivio digitale individuale istituito dal Ministero del Lavoro, ospitato nella piattaforma SIISL. Raccoglie la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, i dati sull’idoneità sanitaria, le abilitazioni professionali e lo storico dei rapporti di lavoro. Dal 1° gennaio 2026, in base alla Legge 198/2025 (conv. D.L. 159/2025), è lo strumento ufficiale per attestare le competenze formative del lavoratore.
Il Fascicolo Elettronico del Lavoratore è già operativo?
Sì, il sistema è operativo dal 1° gennaio 2026 per il caricamento dei nuovi attestati formativi. Le modalità tecniche complete di interoperabilità con le banche dati regionali sono ancora in fase di definizione tramite decreti attuativi. Nel frattempo, la formazione va continuata secondo le modalità tradizionali e documentata correttamente. Le aziende hanno tempo fino al 30 giugno 2026 per verificare che la formazione pregressa risulti migrata correttamente nel sistema.
Cosa succede se un attestato non è presente nel FEL durante un’ispezione?
Un attestato non presente nel Fascicolo Elettronico del Lavoratore può non essere ritenuto valido dagli organi di vigilanza, anche se regolarmente conseguito su carta. In pratica, il lavoratore potrebbe essere considerato giuridicamente non formato, con le conseguenti sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008, inclusa la possibile sospensione dell’attività.
Come accede il datore di lavoro al FEL dei propri dipendenti?
Il datore di lavoro può accedere tramite SPID o CIE al portale servizi.lavoro.gov.it, configurando il proprio profilo aziendale con i necessari profili di amministrazione o deleghe. L’accesso è limitato alle informazioni rilevanti per la gestione della sicurezza e non può essere utilizzato per finalità disciplinari o controlli non pertinenti.
Entro quando devo aggiornare il FEL con la formazione pregressa dei miei lavoratori?
La scadenza è il 30 giugno 2026. Entro questa data le aziende devono verificare che la formazione storica dei propri dipendenti sia stata correttamente migrata dalle banche dati regionali al SIISL. Per la formazione nuova erogata dal 1° gennaio 2026, il caricamento nel FEL deve avvenire contestualmente al rilascio dell’attestato.
Il FEL riguarda anche le piccole imprese?
Sì, l’obbligo di registrazione della formazione nel Fascicolo Elettronico del Lavoratore si applica a tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore dipendente, indipendentemente dalla dimensione. La norma non prevede soglie dimensionali per questo adempimento.
Cosa cambia per le aziende che operano in cantiere?
Per le imprese edili e quelle che operano in appalto e subappalto, il FEL si integra con la patente a crediti e il badge digitale di cantiere introdotto dal D.L. 159/2025. Il badge contiene un QR code collegato al SIISL che consente la verifica immediata di formazione, idoneità sanitaria e regolarità del rapporto di lavoro all’ingresso. L’INL ha l’obbligo di orientare in via prioritaria le ispezioni sulle imprese in subappalto.
